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Novità nell'installazione di condizionatori e climatizzatori. Con l'entrata in vigore del decreto F-gas 146/2018 sui gas fluorurati - che riguarda anche gli impianti di condizionamento - installatori, manutentori e aziende sono soggette a nuove regole.
Le nuove regole per l’installazione di condizionatori e climatizzatori
Il decreto F-gas si pone l’obiettivo di regolamentare e controllare la vendita dei gas serra nocivi per l’ambiente, attraverso il monitoraggio dei soggetti che lo immettono sul mercato (aziende), coloro che operano sugli apparecchi che lo contengono (gli installatori, nel caso dei condizionatori ) e gli utilizzatori finali. Tra le novità più importanti sono da segnalare:
- l’ampliamento del numero dei soggetti obbligati alla certificazione;
- istituzione di una Banca Dati;
- cancellazione automatica dei soggetti certificati che non si adeguano alle nuove norme.
La certificazione F-gas
La certificazione F-gas da parte del personale che opera sulle apparecchiature fisse di condizionamento dell’aria, di refrigerazione e di pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra è obbligatoria. Questo dal momento in cui in Italia il DPR n. 43 del 27/01/2012 ha reso necessario applicare il Regolamento Europeo n. 842/2006 sui gas fluorurati a effetto serra. Dal primo gennaio 2015 possono operare quindi su queste tipologie di impianti solo le imprese certificate F-gas.
Lo stesso vale anche per la vendita e l’acquisto dei gas fluorurati, che possono essere effettuate solo da imprese in possesso della certificazione FGAS o che si avvalgono di personale certificato. Quindi ogni fornitore deve tenere un registro per tracciare acquisti e acquirenti. Senza la certificazione in oggetto, inoltre, nessun tecnico può installare un condizionatore nuovo.
I rischi per la mancata certificazione F-gas
Come abbiamo visto quindi il tecnico che effettua una qualsiasi delle operazioni descritte inerenti ai gas fluorurati e all’installazione di impianti di condizionamento dell’aria e refrigerazione deve obbligatoriamente avere la certificazione FGAS. Qualora un cliente accettasse il lavoro da parte di un installatore non certificato, il rischio in cui incorre è di pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie, come specifica il DL n.26 del 05/03/2013. Ovviamente anche l’installatore abusivo rischia lo stesso.
Elenco delle sanzioni per mancata certificazione FGAS sui climatizzatori
Per quanto riguarda le sanzioni previste, vediamole nel dettaglio:
- la persona che non controlla quanto previsto dall’articolo 3 paragrafi 2,3,4 del regolamento in conformità a quanto disposto dai regolamenti europei n. 1497/2007 e n. 1516/2007 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €;
- se nel controllo invece la persona si avvale di personale che non è in possesso di certificazione FGAS come indicato all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €;
- se la persona, nell’attività di riparazione delle perdite di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1516/2007 e all'articolo 5 del regolamento n. 1497/2007, non si avvale di personale con certificato FGAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €;
- se la persona non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1497/2007 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €;
- se la persona tiene i registri in modo incompleto, inesatto o non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, e di cui all'articolo 2 del regolamento. 1497/2007 e all'articolo 2 del regolamento n.1516/2007 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 €, lo stesso se l'operatore non rispetta il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
- se l’operatore non mette a disposizione dell'autorità competente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 5.000 €.
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