- today
- perm_identity GM Blogging Team
- label Risparmio ed ecologia
- favorite 0 likes
- remove_red_eye 1616 visite
- comment 0 commenti

Nell’ultimo articolo abbiamo parlato di riqualificazione globale e di cosa si intenda con questa terminologia: in questo nuovo post, invece, andremo a specificare per quali categorie di edifici è possibile richiedere le agevolazioni per mettere in atto i relativi interventi edilizi.
Per quali edifici richiedere agevolazioni per una riqualificazione globale?
Quando parliamo di riqualificazione globale ci riferiamo a tutta una serie di interventi, edilizi e non, eseguiti in maniera sistematica per andare ad apportare migliorie a livelli di consumo energetico e di rispetto ambientale. In questo caso, come si potrà immaginare, ci riferiamo esclusivamente a una riqualificazione globale inerente agli edifici. Sì, ma per che tipo di costruzioni è possibile richiedere le agevolazioni economiche? Andiamo a rispondere a questa domanda ma, prima, ricordiamo un punto importante e fondamentale di questo argomento, ovvero che le detrazioni fiscali, richiedibili sotto forma di sconto Irpef o Ires in sede di dichiarazione dei redditi – e corrisposte dall’Agenzia delle Entrate in dieci rate annuali di uguale importo – ammontano al 65% della spesa. Il tetto da non superare? In questo particolare caso, a differenza di altre casistiche che abbiamo indagato per quanto riguarda Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Bonus mobili e Bonus verde, la massima detrazione possibile è di 100mila euro.
Caratteristiche degli edifici per la riqualificazione globale
Come leggiamo in uno dei vademecum presenti sul sito di ENEA, ovvero l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, gli edifici per cui richiedere agevolazioni per una riqualificazione globale devono essere:
- ESISTENTI, ovvero in regola con tutti i documenti di accatastamento e di richiesta contributi
- devono essere dotati di IMPIANTO TERMICO
Riguardo quest’ultimo punto, è necessario far riferimento alle caratteristiche presenti nel “comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90”. In breve, possiamo riportare che per "impianto termico" si intendono quei dispositivi atti al riscaldamento invernale degli ambienti o al raffrescamento degli stessi in estate, produttori o meno di acqua calda sanitaria. Impianti come stufe, caminetti o altri apparecchi similari sono considerati impianti termici a tutti gli effetti soltanto se la somma delle potenze nominali del focolare calcolata per le singole abitazioni supera o è uguale ai 5kW. Se i dispositivi, invece, sono semplici produttori di acqua calda sanitaria, allora non verranno considerati impianti termici a tutti gli effetti. Oltre a queste importanti caratteristiche, inoltre, è bene ricordare che le detrazioni fiscali nel campo della riqualificazione globale sono richiedibili in contesti in cui il risparmio energetico sia consistente, situazione per cui il fatto di sostituire un apparecchio alimentato a biomassa potrebbe non rientrare sotto queste caratteristiche.
Commenti (0)